Questo regolamento ha sostituito in toto il regolamento 842/06 ed è stato attuato a causa del problema rilevante derivante dall’uso dei Gas ad effetto serra, cioè gli Fgas e dalle cause che essi causano al nostro ecosistema.
Questi Fgas, se liberati in atmosfera, creano un effetto serra, i cui effetti collaterali, li vediamo giorno dopo giorno nei notiziari. Sino al 31/12/2014 l’immissione in commercio di apparecchi contenenti Fgas era libera da qualsiasi vincolo, per tanto si andava nei grossi ipermercati, si sceglieva il modello di climatizzatore, e lo si faceva installare ad un impresa con i requisiti Fgas imposti in Italia dal dpr 43/12. Tuttavia molte volte non avveniva quanto detto e l’installazione veniva fatta da personale non qualificato, causando in molti casi, l’immissione in Atmosfera di Fgas , tant’è che poi bisognava “ricaricare” il Climatizzatore.
Ora arrivano degli obblighi precisi e diretti a chi immette nel mercato finale tali apparecchi per tanto l’articolo 11 comma 4 e 5 del 517/14 recitano :
Ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato a norma dell’articolo 10, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a norma dell’articolo 10 o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 5. Il presente paragrafo non impedisce alle imprese non certificate che non svolgono le attività di cui alla prima frase del presente paragrafo, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra.
Le apparecchiature non ermeticamente sigillate,caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10.
Le sanzioni per i venditori che non si attengono a quanto sopra scritto sono ancora da determinare e dovrebbe diramarle il Ministero per l’Ambiente mentre per gli acquirenti di prodotti Fgas che si avvalgono di personale non qualificato la sanzione è diramata dal D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 e vanno da un minimo di € 7.000,00 ad un Max di € 100.000,00. Per verificare se l’azienda contattata è in regola con la qualifica Fgas dovete visionare il seguente link