Domande Frequenti

Benvenuti nella sezione FAQ di Immerclima! Qui troverete risposte chiare e utili alle domande più frequenti riguardanti gli impianti.

Stabilire se un impianto è a norma o meno, non è compito del proprietario dell’immobile il quale è comunque tenuto a verificare la presenza/validità degli attestati rilasciati da ditte qualificate. Nel caso di non conformità la responsabilità ricadrà sulla ditta stessa produttrice di attestati non veritieri o falsi.

se conformi alle normative vigenti all’epoca della sua realizzazione e/o adeguamento. In seguito a successive modifiche legislative, non necessariamente si dovrà metter mano all’ impianto (salvo casi estremi).

devono essere adeguati entro tre anni dall’entrata in vigore della legge 46/90 (termine poi prorogato al 31 dicembre 1998) ciò vale solo per impianti elettrici con messa a terra e salvavita. Gli impianti realizzati dopo il 13 03 1990 dovevano essere realizzati secondo le normative UNI e CEI in vigore al momento.

Dal 26 giugno del 2008 non è più obbligatorio allegare all’atto di vendita la dichiarazione di conformità o, in alternativa, la dichiarazione di rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza. Senza nessun obbligo sarà libertà delle parti stabilire patti differenti concordando, ad esempio, l’obbligo per il venditore di procurarsi tali documenti a proprie spese. In sostanza se si acquista un edificio in buono stato che non esige ristrutturazioni, pretendiamo i certificati mentre, non perdiamo tempo, nel caso in cui gli impianti richiedessero un restauro. Dunque, è cambiato l’obbligo formale ma non la sostanza.

Il professionista regolarmente iscritto nel registro delle ditte o nell’albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti tecnico-professionali incaricato di provvedere a: installazione, trasformazione o ampliamento dell’impianto.Su impianti datati o qualora non fosse più reperibile la dichiarazione di conformità, il professionista regolarmente iscritto può sostituire l’attestato sopra con la dichiarazione di rispondenza a seguito di sopralluoghi e accertamenti.

(quante copie il costruttore dell’impianto devo fornire al committente)
Installatore per l’archivio;
Committente;

Sportello unico del comune in cui è stato effettuato l’intervento;
Camera di commercio di appartenenza dell’impresa installatrice;
Azienda erogatrice di gas, energia elettrica, acqua. Quest’ultima è da

consegnare senza allegati obbligatori al distributore/venditore di energia, entro 30 giorni dall’allaccio di una nuova fornitura, nonché nei casi di richiesta di variazione di portata o potenza dell’impianto.

Attestato di Prestazione Energetica
Questo documento che viene redatto da professionisti (termotecnici e/o geometri) descrive le prestazioni energetiche dell’immobile (ufficio- appartamento-capannone-negozio) ed è utile per stabilirne la classe energetica (A-B-C-D-E-F-G). Obbligatorio nelle compravendite/locazioni, ha durata 10 anni e, non è da confondere con la dichiarazione di conformità.

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